Legge cyberbullismo
Cyberbullismo, la legge è stata approvata
È stata definitivamente approvata, nei giorni scorsi, la legge per prendere provvedimenti sul fenomeno del c.d. ‘cyberbullismo’.
La Camera dei Deputati ha approvato la legge numero 3139 B, che si occupa, per l’appunto, di prevenire e di contrastare il cyberbullismo. È la prima volta che nel nostro ordinamento viene inserita una norma simile, resa necessaria secondo il Parlamento dall’aumento dei casi di violenza virtuale che hanno coinvolto numerosi adolescenti negli ultimi anni.
La legge entrerà in vigore il 18 giugno 2017 e vuole cercare di prevenire ogni possibile manifestazione del cyberbullismo, e intervenire senza sconti ogni qualvolta che la fattispecie si verifichi.
Definizione di cyber bullismo
La legge in questione contiene alcuni punti principali che sintetizzano lo spirito della norma.
In primis la definizione di ‘cyberbullismo’, considerata ogni forma di ‘pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali’ che riguardi persone minorenni e che venga effettuata per mezzo di strumenti telematici.
Non solo, ma questa condotta, secondo la legge, deve avere lo scopo di ‘isolare un minore o un gruppo di minori’ per mezzo di un attacco, un abuso, o mettendoli in ridicolo.
Rimozione dei dati e responsabile del trattamento
La legge prevede anche uno strumento nelle mani della vittima di cyberbullismo che abbia almeno 14 anni, o dei genitori o tutori: la possibilità di richiedere al titolare del trattamento, oppure al gestore del sito, la rimozione di un contenuto o di dati che riguardino il minore e che sia stato diffuso su internet.
Il responsabile del trattamento dovrebbe rispondere entro 48 ore, anche se questa disposizione ha fatto sorgere qualche polemica, dovuta al fatto che la tempistica di intervento è troppo lunga considerando l’estrema velocità delle condivisioni di materiale via internet.
Anche gli istituti scolastici dovranno avere un referente fra i professori, che si occuperà di organizzare iniziative contro il cyberbullismo.
Il dirigente scolastico che viene a sapere della presenza di atti di cyberbullismo, sempre che il fatto non costituisca reato (cybercrime), deve informare i genitori o tutori del minore tempestivamente e attivare anche delle ‘azioni di carattere educativo’, come le chiama la legge.
La procedura di ammonimento del cyberbullo
Dal punto di vista della conseguenza del cyberbullismo, la legge estende a questo fenomeno la c.d. ‘procedura di ammonimento’ del questore. Il questore convoca il minore, assieme ad un genitore o tutore, e applica la procedura di ammonimento, cioè il richiamo orale.
Conseguenze dell’ammonimento sono la diffida al colpevole di tenere ancora un comportamento simile, con possibilità – se il reo dovesse proseguire nella condotta – di perseguire il reato d’ufficio, quindi senza bisogno di denuncia.
Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento del diciottesimo anno d’età.
Chiarimenti e info :
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